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Avv. Stefano Zoia

Materie trattate

DIRITTO CIVILE E PROCEDURA :

Diritto Assicurativo (risarcimento danni, responsabilita' professionale)
Recupero crediti
Contratti (redazione delle condizioni, assistenza alla stipula)
Diritto di Famiglia (Separazione e divorzio, interdizione, inabilitazione, tutela, affidamento, adozione, etc.)
Diritto immobiliare (condominio, locazioni, compravendite, usufrutti, servitù, etc.)
Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti.

DIRITTO PENALE E PROCEDURA :

Diritto ed assistenza Penale
Redazione di denunce e querele
Costituzioni di parte civile

DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA :

Cause di licenziamento
Cause di adeguamento retributivo
Mobbing
Previdenza

martedì 13 ottobre 2009

Domande frequenti sinistri stradali

Entro quali termini l'Impresa di assicurazione deve fare l'offerta di risarcimento?
Ricevuta la richiesta di risarcimento, l'Impresa di assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento (o comunica specificatamente i motivi per i quali non ritiene di fare un'offerta) entro i seguenti termini:
· 30 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta da entrambi i conducenti coinvolti;
· 60 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni a cose e in presenza di una denuncia di sinistro sottoscritta dal solo danneggiato;
· 90 giorni dalla ricezione della richiesta in caso di danni alla persona. Tale termine viene sospeso nel caso in cui il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alla persona.
Nel caso in cui la richiesta di risarcimento sia incompleta, i termini sopra indicati rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste dall'Impresa di assicurazione. Oggi e’ dibattuta se non solo vengano sospesi ma addirittura ripartano dal ricevimento dell’integrazione.

Cosa fare se l'Impresa di assicurazione non comunica l'offerta nei termini?

Se l'Impresa di assicurazione non formula una congrua offerta nei termini, il danneggiato potrà:
1. promuovere l'azione diretta in giudizio nei confronti dell'Assicurazione. L'impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato ferma restando, in ogni caso, la successiva regolazione dei rapporti tra le imprese medesime secondo quanto previsto nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
2. proporre reclamo all'ISVAP, segnalando l'inadempienza dell'Assicurazione che non abbia rispettato in termini. L'ISVAP potrà comminare le sanzioni nei confronti dell'Assicurazione negligente.

Cosa fare quando si riceve l'offerta di risarcimento da parte dell'Impresa di assicurazione?

Il danneggiato, ricevuta l'offerta, potrà:
1. accettare l'offerta Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offerta, l'Impresa di assicurazione provvede al pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione e il danneggiato è tenuto a rilasciare quietanza liberatoria valida anche nei confronti del responsabile del sinistro e della sua impresa di assicurazione;
2. rifiutare l'offerta o non rispondere Se il danneggiato non accetta l'offerta o non dà alcuna risposta, l'impresa di assicurazione, entro quindici giorni, dovrà comunque corrispondere al danneggiato la somma offerta. La somma in tale modo corrisposta è imputata all'eventuale liquidazione definitiva del danno.
Quando è possibile agire in giudizio per il risarcimento dei danni?

Il danneggiato potrà agire in giudizio nei soli confronti della propria Impresa di assicurazione quando:
1. l'Impresa di assicurazione abbia respinto la richiesta;
2. l'Impresa di assicurazione non abbia comunicato l'offerta o il diniego nei termini previsti;
3. non si sia giunti ad un accordo sull'offerta stessa.

L'azione giudiziale è esperibile soltanto se:

· siano trascorsi 60 giorni (in caso di danni solo ai veicoli)
· siano trascorsi 90 giorni (in caso di lesioni di lieve entità)
decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria Impresa di assicurazione il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all'Impresa di assicurazione dell'altro veicolo coinvolto.
L'Impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l'altra Impresa di assicurazione, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.

I presupposti per il risarcimento del danno biologico e del danno morale

Nel caso di sinistri con evento letale, il danno biologico della vittima diretta dell'incidente è da escludere se il decesso è avvenuto a breve distanza dall'incidente. Va rincosciuto, invece, il danno morale se la vittima ha avuto coscienza del proprio stato prima del decesso.
(LASSO DI TEMPO APPREZZABILE)
Nel caso di morte avvenuta immediatamente dopo o comunque a brevissima distanza dall'incidente, non è configurabile il cd. danno biologico inteso come lesione massima possibile dell'integrità psicofisica.
Ciò in quanto la morte della persona intervenuta immediatamente o a breve distanza dall'incidente incide sul bene giuridico della vita, e non su quello dell'integrità psicofisica a cui si collega il danno biologico.
Il danno per perdita della vita, dunque, non rientra nella nozione di danno biologico così come accolta dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 al fine dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Tale nozione fa riferimento alla "lesione dell'integrità psicofisica" suscettibile di valutazione medico-legale e causativa di una menomazione valutabile secondo le tabelle di cui al D.M. 12 luglio 2000. Entro questo limiti opera l'assicurazione sociale del danno biologico.
E' invece ammesso il risarcimento del cd. danno tanatologico (ossia il danno da morte immediata), che può essere ricondotto nella sfera del danno morale "jure haereditatis" a condizione che la vittima sia stata in grado di percepire il proprio stato prima di morire.
La risarcibilità del danno morale va invece esclusa quando all'evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Cassazione sentenza n. 28423 del 28 novembre 2008; sentenza n. 458 del 13 gennaio 2009).
L'assicurazione deve rimborsare anche le spese legali *********** VIP*************

Il danneggiato che, a seguito di un sinistro stradale, si faccia assistere da un legale di fiducia, ha diritto di ottenere dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese legali anche se non sono trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento.
Il rimborso delle spese legali da parte delle assicurazioni si fonda sul diritto del danneggiato di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento.
Il diritto di difesa deve essere garantito anche nella fase stragiudiziale, considerato che il danneggiato è certamente la parte debole nel rapporto con le società assicuratrici.
Le spese legali sono dovute dall'assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale ed indipendentemente dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (v. sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005) che ha rigettato il ricorso della compagnia di assicurazione secondo cui le spese di assistenza stragiudiziale erano dovute solo dopo il decorso di sessanta giorni dall'invio di una raccomandata con la quale l'avvocato aveva richiesto il risarcimento a nome del danneggiato.

Cosa fare in caso di sinistro?

La denuncia

In primo luogo l'assicurato coinvolto in un incidente (anche quando si ritiene totalmente responsabile o non ha subito danni) è sempre obbligato a presentare denuncia al proprio assicuratore R.C. Auto e potrà utilizzare il modulo C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – Modulo Blu).
Se il modulo C.A.I. non è disponibile al momento del sinistro, può essere compilato e sottoscritto successivamente.
La denuncia di sinistro deve essere effettuata dal conducente del veicolo coinvolto o, se persona diversa, dal proprietario entro tre giorni da quello in cui l'incidente si è verificato.
E' opportuno l'utilizzo del modulo C.A.I. e la sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i conducenti affinché si riducano i termini per l'offerta di risarcimento dei danni a cose (da 60 a 30 giorni) e perché vi sia presunzione che il sinistro si sia verificato secondo le modalità descritte.

La richiesta di risarcimento
Qualora l'assicurato-danneggiato si ritenga non responsabile (in tutto o in parte), deve presentare, oltre alla denuncia del sinistro, anche una richiesta di risarcimento dei danni.
Attenzione: il diritto al risarcimento dei danni si prescrive in 2 anni dall'evento. La richiesta va quindi presentata entro questo termine. Dalla presentazione della richiesta inizia a decorrere un nuovo termine di 2 anni.
La richiesta di risarcimento va inoltrata al proprio assicuratore R.C. Auto (secondo la procedura di "risarcimento diretto" art. 149 del D.lg. 209/05) nel caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti. La richiesta può riguardare:
· i danni al veicolo;
· i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente;
· i danni alla persona subiti dal conducente non responsabile nel limite delle lesioni di lieve entità (ossia con una percentuale di invalidità non superiore al 9%).
Al di fuori di questi casi (ad esempio quando la vittima abbia subito lesioni considerate gravi, cioè con una percentuale di invalidità superiore al 9%), la richiesta di risarcimento del danno dovrà essere presentata alla compagnia del responsabile del sinistro.
La procedura di risarcimento diretto, inoltre, non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all'estero ed al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141; né alle imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri che operano nel territorio della Repubblica ai sensi degli articoli 23 e 24 del D.lg. 209/05, salvo che le medesime abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto.

La richiesta di risarcimento deve essere fatta mediante:

· raccomandata con avviso di ricevimento
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
· i nomi degli assicurati;
· le targhe dei due veicoli coinvolti;
· la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazione;
· la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
· il codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento;
· le generalità di eventuali testimoni;
· l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
· in caso di danni al veicolo o alle cose trasportate del proprietario e del conducente si deve indicare altresì il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate siano disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.
In caso di lesioni personali del conducente, dovranno essere forniti anche i seguenti elementi:
· data di nascita ed attività lavorativa;
· reddito del danneggiato comprovato da idonea documentazione fiscale;
· documentazione medica attestante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti;
· l'eventuale consulenza medico-legale di parte corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista;
· dichiarazione, ai sensi dell' art. 142 del D.lg. 209/05, di aver o di non avere diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie.
E' opportuno che la richiesta di risarcimento del danno venga inviata, per conoscenza ed a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, anche all'Impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.
Ciò al fine di abbreviare i termini per un'eventuale successiva azione contro la stessa qualora per la liquidazione del sinistro non sia applicabile la presente procedura del risarcimento diretto ma la procedura ordinaria.
In caso di richiesta incompleta, l'Impresa di assicurazione può invitare l'assicurato-danneggiato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione, a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta stessa; in questo caso i termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento o per la comunicazione dei motivi di mancata offerta rimangono sospesi fino alla data di ricezione delle integrazioni richieste.
Merita il risarcimento del danno, anche solo futuro, lo studente che perde l’anno scolastico, a causa di un incidente stradale”. Nella sentenza in epigrafe la Corte di Cassazione, ribadendo il proprio orientamento sul punto, ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno subito per il mancato conseguimento del risultato scolastico nell’anno in cui si era verificato il sinistro nel quale era rimasto vittima il minore, nonché quella di risarcimento conseguente alla diminuita capacità lavorativa. In particolare, la Corte precisa che il giudice del rinvio dovrà procedere “all’accertamento ed alla eventuale liquidazione del risarcimento del danno da mancato guadagno subito dalla vittima, tenendo conto che, benché non sia configurabile un danno da lucro cessante specificamente rapportabile al ritardo (in via eziologica riferibile all’atto illecito produttivo del danno alla persona) nel conseguimento del titolo di studio, di questa circostanza può essere eventualmente tenuto conto nella misura in cui quel ritardo stesso allunga i tempi per svolgere la probabile attività lavorativa (produttiva di reddito) per il cui esercizio il titolo di studio è necessario”. A supporto di tale principio di diritto la S.C. richiama il principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui “il danno patrimoniale da lucro cessante, per un soggetto privo di reddito e a cui siano residuati postumi permanenti in conseguenza di un fatto illecito altrui, configura un danno futuro, da valutare con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto. Pertanto, se occorre valutare il lucro cessante di un minore menomato permanentemente, la liquidazione del risarcimento del danno va svolta sulla previsione della sua futura attività lavorativa, in base agli studi compiuti o alle sue inclinazioni, rapportati alla posizione economico-sociale della famiglia, oppure (nel caso in cui quella previsione non possa essere formulata) adottando come parametro di riferimento quello di uno dei genitori, presumendo che il figlio eserciterà la medesima professione del genitore” (V. Cass. 2 ottobre 2003, n. 14678).
Cass. Civ., sez. III, 20 febbraio 2007, n. 3949

Risarcimento del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento

Cassazione civile , sez. III, sentenza 29.11.2004 n° 22379
Il danneggiato che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno da incidente stradale ha diritto ad essere risarcito anche del danno da ritardo nel ricevere il risarcimento, pur in mancanza di una specifica domanda in questo senso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22379 del 29 novembre 2004, superando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale per riconoscere al danneggiato, che ha agito direttamente nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento del danno provocatogli dal danneggiante, il pregiudizio economico derivatogli dal ritardo nel ricevere l'indennizzo, era necessaria una specifica, apposita domanda nei confronti dell'assicuratore.


E' UNA STORTURA : con l indennizzo diretto l'assicurazione che dovrebbe pagare al meglio il nostro sinistro e' la nostra!!!!
Per legge l'assicurazione a cui noi versiamo il premio...deve indicarci la "strada migliore" per poter ottenere un risarcimento assolutamente ottimizzato!!!!!
E' SEMPRE COSI???????
In caso di mala gestio.....o nel caso in cui la gestione da perte dell'assicuratore non sia soddisfacente....in teoria... si potrebbe addirittura arrivare a supporre che si possa chiamare in causa quest'ultimo a titolo di "responsabilita' contrattuale"!!!!!!!
... La modifica apportata dall'art. 9 del DPR 254/2006, alla normativa previgente, ed in contrasto con l'art. 148 comma 11 del Dlgs 209/2005, prevede che l'impresa d'assicurazione, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, deve fornire al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. Tali obblighi comprendono, in particolare, oltre a quanto stabilito espressamente dal contratto, il supporto tecnico nella compilazione della richiesta di risarcimento, anche ai fini della quantificazione dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e l'eventuale integrazione, l'illustrazione e la precisazione dei criteri di responsabilità.

Indennizzo diretto dei sinistri stradali
(DPR n. 254/2006 - GU n. 199 del 28.8.2006)
Dal 1° febbraio 2007 è operativa la nuova regolamentazione sul risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale. Il risarcimento diretto è il principio generale per cui la compagnia assicurativa del danneggiato provvede alla liquidazione dei danni. Nello specifico, la disciplina del risarcimento diretto si applica in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente, anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati (le richieste di risarcimento delle lesioni riportate dai terzi trasportati rimangono soggette alla procedura di cui all’articolo 141 del codice delle assicurazioni private). La normativa è estesa ai ciclomotori, se dotati di targa ai sensi del DPR 153/2006. Il nuovo sistema, però, non ha nulla a che vedere con il “cid” (convenzione indennizzo diretto), lo strumento usato fino ad ora da coloro i quali intendevano farsi liquidare i danni subiti direttamente dalla loro assicurazione, pur richiedendoli a quella di controparte per stabilirne l’entità. L’intero corpus attuativo è contenuto, infatti, nel DPR n. 254/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 agosto 2006. Lo scopo principale e dichiarato esplicitamente di tale provvedimento (come si evince dall’articolo 14 dello stesso) è quello di consentire “effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l'ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l'innovazione dei contratti che potranno contemplare l'impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l'assicurato”, con chiara indicazione della percentuale di sconto applicata. Questo regolamento riguarderà ovviamente tutti i veicoli immatricolati in Italia, ma anche quelli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano, purché assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l'assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto. Nei 15 articoli del DPR è specificato nel dettaglio l’intero iter che il danneggiato dovrà seguire per avere il rimborso dei danni, a cominciare dalla modalità dio invio della richiesta all’impresa assicurativa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Essa dovrà avvenire per raccomandata con avviso di ricevimento, per telegramma, per telefax o a mezzo e-mail, ma potrà anche essere consegnata a mano, e dovrà contenere le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro (specificando anche le generalità dei testimoni, se ve ne saranno stati). Qualora la richiesta risultasse incompleta, il DPR stabilisce che la compagnia assicurativa ha 30 giorni (da quello di ricevimento) per chiedere eventuali integrazioni al suo cliente. Ovviamente, nel decreto sono specificate anche le modalità di risposta al danneggiato con i relativi tempi massimi di invio, cioè 90 giorni in caso di lesioni, 60 in caso di danni ai soli veicoli o cose e 30 in caso di danni a veicoli o cose con un modulo di sinistro sottoscritto da entrambe le parti. In pratica, la compagnia assicuratrice, dopo avere esaminato la richiesta, potrà fare un’offerta di risarcimento (eventualmente in forma specifica, se previsto dal contratto) oppure rigettare la domanda, fornendo però le motivazioni dell’atto. Le assicurazioni sono tenute a fornire assistenza tecnica ed informativa gratuita ai propri clienti durante tutte le fasi dell’iter di richiesta di risarcimento e, nel caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, il DPR precisa che “sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona”. E’ previsto, inoltre, che le imprese di assicurazione stipulino fra loro una convenzione che regoli i rapporti organizzativi ed economici per la gestione del risarcimento diretto. A tale proposito, il decreto sottolinea l’obbligo di una stanza di compensazione dei risarcimenti effettuati, dando indicazioni precise del suo funzionamento. (06 settembre 2006)

Quali sono le conseguenze dell’omessa denuncia di sinistro?

Se l’assicurato omette dolosamente di denunciare il sinistro perde il diritto all’indennità, mentre se l’omissione è colposa l’assicuratore ha il diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto (art. 143, comma1, c.a.).
Com’è regolato il risarcimento del danno nei confronti del passeggero?Salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subìto dal terzo trasportato è risarcito dall’assicuratore del veicolo sul quale egli era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di legge, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il danneggiato deve promuovere nei confronti di detto assicuratore la procedura di cui s’è detto (art. 141 c.a.)

In quanto tempo si prescrive il diritto al risarcimento del danno derivante dalla circolazione stradale?
Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli si prescrive in 2 anni (art. 2947, comma 2, c.c.). Se però il fatto integra gli estremi di un reato perseguibile a querela, e questa non viene presentata, i 2 anni decorrono dalla scadenza del termine utile per presentare la querela (Cass. 26/5/2003, n. 8328), ossia trascorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato (art. 124 c.p.).

Cos’è il risarcimento diretto?

Il risarcimento diretto è regolato dal D.P.R. 18/7/2006, n. 254, in attuazione degli artt. 149 e 150 c.c. Esso si applica ai casi di danni al veicolo e di lesioni di lieve entità al conducente (ossia con postumi non superiori al 9% d’invalidità), anche quando nel sinistro siano coinvolti terzi trasportati. Pertanto, nelle ipotesi di lesiono gravi, gravissime o di decesso, o di lesioni ai terzi trasportati, si deve seguire la procedura ordinaria. Il risarcimento diretto presuppone inoltre che si tratti di sinistri che coinvolgono:a) veicoli immatricolati in Italia;b) veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale nello Stato italiano o con imprese che esercitino l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile auto al sensi degli artt. 23 e 24 c.a. e che abbiano aderito al sistema del risarcimento diretto.
Come funziona?Il danneggiato che si ritiene non responsabile del sinistro deve inviare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax (o per via telematica se questa forma di comunicazione non è esplicitamente esclusa dal contratto di assicurazione), la richiesta di risarcimento all’impresa che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. L’impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all’assicurato ritenuto responsabile del sinistro e all’impresa di quest’ultimo, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l’accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.

Art. 96 Responsabilita' aggravata LITE TEMERARIA

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza.
Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l’esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

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